Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









O. 11/07/2003 n. 3300

-Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il proseguimento delle attivitā poste in essere dal Sindaco di Orbetello

- Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, č assegnato al medesimo Commissario delegato l'importo di 8 milioni di euro.

2. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio U.P.B. 1.2.3.5. -capitolo 7082 - residui anno 2002.

Art. 2.

1. Il soggetto attuatore, titolare della contabilitā speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 3282 del 18 aprile 2003, č autorizzato ad avvalersi del Cassiere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'erogazione al personale interessato delle indennitā e dei compensi dovuti in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003.

Art. 3.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, dopo il comma 6 č aggiunto il seguente comma: "7. Il personale in servizio presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" con contratto di collaborazione coordinata e continuativa direttamente impegnato in attivitā connesse con l'emergenza di cui alla presente ordinanza, č autorizzato, in deroga alla normativa vigente, a svolgere fino a settanta ore di lavoro straordinario mensili da calcolarsi sulla base degli importi orari spettanti al personale inquadrato nell'area B3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilitā speciale, aperta ai sensi dell'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003".

Art. 4.

1. L'elenco dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, individuati con l'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2003, n. 3290, č cosė integrato

a) regione Emilia Romagna: comuni di Ligonchio e Ramiseto

b) regione Veneto: comuni di Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Farra d'Alpago, La Valle Agordina, Lamon, Limana, Longarone, Lozzo di Cadore, Mel, Pedavena, Puos d'Alpago, San Tommaso Agordino, Soverzene, Vas, Zoppč di Cadore, Barbona, Boara Pisani, Candiana, Carmignano di Brenta, Cinto Euganeo, Cervarese Santa Croce, Loreggia, Megliadino San Vitale, Piombino Dese, Polverara, Pontelongo, Torreglia, Villanova di Camposampiero, S. Biagio di Callalta, Susegana, Cavallino -Treporti, Musile di Piave, Noventa di Piave, S. Stino di Livenza, San Donā di Piave, Badia Calavena, Brenzone, Bussolengo, Fumane, Lazise, Legnago, Marano di Valpoli-

Art. 5.

1. Allo scopo di consentire il rapido reintegro delle scorte e la riparazione dei materiali di pronto intervento utilizzati per attivitā di protezione civile a seguitodegli eventi sismici del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e Foggia e del sisma che il 21 maggio 2003 ha colpito la Repubblica Algerina, il Direttore centrale della Difesa civile e le politiche di protezione civile del Ministero dell'interno č nominato funzionario delegato. Per la gestione delle necessarie risorse finanziarie costituite da anticipazioni a carico del Fondo della protezione civile o da somme rese disponibili con carattere di generalitā per la gestione dell'emergenza, č autorizzata l'apertura di apposita contabilitā speciale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

Art. 6.

1. Le sospensioni dei termini previste dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e prorogate dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3279 del 10 aprile 2003 sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2004. Al relativo onere si provvede a carico dei fondi del Commissario delegato - Presidente della regione Molise, che provvede al relativo rimborso agli Enti interessati. La riscossione dei contributi e dei premi avviene con le modalitā di cui al comma 2 del medesimo art. 7 dell'ordinanza n. 3253/2002.

2. I termini previsti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 7 e dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, sono ulteriormente prorogati fino al 31 marzo 2004, con oneri a carico dei fondi del Commissario delegato.

Art. 7.

1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295 del 19 giugno 2003 č aggiunto il seguente comma: "3. In considerazione delle particolari esigenze d'impiego, agli equipaggi di volo del Corpo Forestale dello Stato impegnati nella lotta agli incendi boschivi sul territorio nazionale č riconosciuto un compenso aggiuntivo pari a 600 euro mensili per tutta la durata dello stato di emergenza. Lo stesso personale č altresė autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino a 20 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico delle disponibilitā, per l'anno 2003, di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 giugno 2002, n. 118".

2. In relazione alle esigenze connesse alle iniziative anche convenzionali concernenti la materia degli incendi boschivi, č autorizzato il rinnovo dei contratti di diritto privato di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3231 del 24 luglio 2002, con oneri a carico delle disponibilitā finanziarie dell'Ufficio nazionale per il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Il termine di un anno, previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3212 del 10 maggio 2002, č prorogato di ulteriori dodici mesi. Al relativo onere pari a euro 130.000,00 si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 9.

1. I termini previsti dall'art. 2, comma 3, lettera b) e d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, n. 3257, sono prorogati fino al 31 ottobre 2003.

Art. 10.

1. I Commissari delegati nominati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dell'8 novembre 2002, n. 3250, sono autorizzati ad aprire apposite contabilitā speciali di tesoreria, secondo le modalitā previste dall'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2003 Il Presidente: Berlusconi

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional